PEI e Sentenza TAR Lazio

PEI e Sentenza TAR Lazio

Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022

Prot. n. 4714/I.1                               Reggio Calabria, 20/09/2021

Ai Docenti

Ai componenti del GLO

Ai Genitori

Al sito web

É stata emanata la nota n. 2044 del 17 settembre 2021 con la quale, in seguito alla sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021 del TAR Lazio, si forniscono indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022.

La presente comunicazione intende informare su quanto disposto dal TAR (a cui ci si dovrà attenere) e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.

Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

  • al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.;
  • ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Per l’elaborazione dei PEI si potrà ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.lgs. 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.

Si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:

  • Composizione e funzioni del GLO:

si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia;

  • Possibilità di frequenza con orario ridotto:

non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria;

  • Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità:

non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate;

  • Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza:

non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, tornando così ad esaltarsi il “pricicpio delle effettive esigenze rilevate”.

Inoltre si rammenta la necessità di redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Margherita NUCERA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

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