Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Le nuove regole

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria:
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri. In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni 

Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

Ulteriori precisazioni
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:
– il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
–  non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).



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