Prot. n. 684/VII.7 Reggio Calabria 07/02/2022
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web
Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio c.a. ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate sono inserite nell’apposito D. L. 4 febbraio 2022, n.5 con vigore dal 5/02/2022, giorno successivo alla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
Di seguito la sintesi delle misure.
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.
Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario (due dosi), i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile, ovvero resta in capo all’utenza la dimostrazione, anche cartacea, della sussistenza dei requisiti per la permanenza in aula/riammissione in classe. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Scuola secondaria di I grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2 Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario (due dosi), i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile, ovvero resta in capo all’utenza la dimostrazione, anche cartacea, della sussistenza dei requisiti per la permanenza in aula/riammissione in classe. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Regime sanitario
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo da esibire al rientro. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.
Dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento risultano abrogati l’art 4 del D. L. 7 gennaio 2022, n.1 e il comma 1 dell’articolo 30 del D L 27 gennaio 2022, n.4 e le misure già disposte sono ridefinite in relazione a quanto previsto dall’art.6 dell’ultimo D.L.
Resta in capo alle famiglie dei minori, con le responsabilità di Legge, avvisare la scuola con tempestività ed urgenza nell’immediatezza della conoscenza della positività dell’alunno iscritto e frequentante la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’avviso dovrà anche portare a conoscenza se vi siano altri fratellini/sorelline che frequentano le nostre scuole e se le stesse/gli stessi abbiano i requisiti previsti per la permanenza nelle classi/sezioni.
Ad ogni buon fine si allega l’infografica delle nuove regole.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Margherita Nucera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93